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Normativa
Domanda di conversione
I cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extracomunitario, se non sono residenti in Italia da più di un anno, possono guidare veicoli per i quali è valida la loro patente allegando alla stessa una traduzione integrale effettuata dal Consolato con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.
Dopo un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, i titolari di patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione di veicoli sul territorio italiano ma dovranno convertire la loro patente originale.
La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri con i quali l'Italia ha stabilito rapporti di reciprocità:
La richiesta di conversione deve essere:
. |
presentata entro il termine di validità della patente estera da convertire |
• ALBANIA |
• FILIPPINE |
• LUSSEMBURGO |
• SAN MARINO |
Stati le cui patenti possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini:
Canada – personale diplomatico e consolare
Cile – diplomatici e loro familiari
Stati Uniti -
Zambia – cittadini in missione governativa e loro familiari