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Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale del 6 Agosto 2013 si conferma che la CQC ottenuta per documentazione sarà automaticamente prorogata di due anni: al 9 settembre 2016 per il trasporto di merci ed al 9 settembre 2015 per il trasporto di persone, che diventano 2020 e 2021 per chi ha già effettuato i corsi di formazione periodica.
La proroga, precisa il ministero, vale solamente per il certificato di qualificazione professionale ottenuto per documentazione.
I casi che ad oggi si potrebbero verificare sono i seguenti:
• Caso A: conducenti che non hanno ancora frequentato i corsi di formazione periodica. Anche se il loro documento reca la scadenza del 2013/2014, vale automaticamente la proroga rispettivamente al 9 settembre 2015 e 9 settembre 2016, "senza che alcuna sanzione venga applicata sul territorio nazionale". Se viaggiano all'estero, possono chiedere il duplicato della patente che riporterà le nuove date di scadenza, oppure frequentare comunque i corsi di formazione periodica, ottenendo così un documento che riporta le nuove date di scadenza
• Caso B: conducenti che hanno già frequentato i corsi di formazione periodica, senza però avere ancora ottenuto il documento di rinnovo. In tal caso, se il Ced del ministero non ha ancora stampato il documento di rinnovo, lo farà con le nuove date di scadenza (che saranno il 9 settembre 2020 per le persone ed il 9 settembre 2021 per le merci). Se invece ha già stampato il documento di rinnovo, esso riporta le vecchie date di scadenza (2018/2019), anche se valgono quelle nuove. In questo ultimo caso, precisa la circolare, le nuove date saranno riportate nel primo rilascio del rinnovo della patente, oppure dietro richiesta di un duplicato da parte del titolare della patente (e vale anche nel caso di CQC card).
Proroghe scadenze C.Q.C. |